Art. 9.
(Garanzie e sussidiarietà sociale).

      1. La regione autonoma assicura le garanzie sociali e persegue l'obiettivo di creare condizioni di effettiva vita indipendente e di cittadinanza attiva.
      2. La regione autonoma riconosce e assicura, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali, l'autonoma iniziativa delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale. A tale fine incentiva l'associazionismo e favorisce in particolare la diffusione delle organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo familiare.